CLUB ITALIANO  SPINONI 
                REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SOCIALE 
                  Approvato  dall’Assemblea Generale dei Soci il 28 Febbraio 2004 
                    Norme relative all’elezione  delle cariche sociali 
                   
                                    Articolo 1 
                  Nelle elezioni per il rinnovo dei  dieci Consiglieri, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non  più di 6 nomi di eleggendi Consiglieri. 
                  Articolo 2 
                  In caso di  rinnovo parziale del Consiglio, ciascun votante potrà indicare non più della  metà più uno dei Consiglieri da eleggere. 
                  Articolo 3 
                  Nelle elezioni per il rinnovo dei  Sindaci, ciascun votante potrà indicare sulla scheda elettorale non più di 2  eleggendi Sindaci ed 1 eleggendo Sindaco supplente. 
                  Articolo 4 
                  Nelle elezioni per il rinnovo del  Collegio dei probiviri (Commissione di Disciplina), ciascun votante potrà  indicare sulla scheda elettorale non più di 2 eleggendi Membri effettivi e 1  eleggendo Supplente. 
                  Articolo 5 
                  Sulle singole  schede, il nome di ciascun eleggendo non potrà apparire più di una volta per  ciascuna carica Sociale. L’eventuale ripetizione del medesimo nome non  costituisce voto aggiuntivo. 
                  Articolo 6 
                  Qualora  esistano due o più Soci con uguale cognome, il voto espresso a loro favore sarà  nullo se, oltre al cognome, non verrà indicato anche il nome o l’iniziale del  nome che consenta l’inequivocabile identificazione del votato. 
                  Articolo 7 
                                       
                    Fra i dieci  Consiglieri eletti dall’Assemblea, quello che ha ricevuto il maggior numero di  voti – ed in caso di parità, quello più anziano d’età – sarà responsabile di  convocare gli altri nove Consiglieri eletti ed il Consigliere di nomina ENCI  entro 30 giorni dall’Assemblea elettorale, secondo le modalità di cui all’Art.  18 dello Statuto. 
                  Articolo 8 
                    L’Ordine del  Giorno della prima riunione del Consiglio Direttivo, convocata secondo quanto  previsto dall’art. 7 del presente Regolamento, deve includere la  formalizzazione dell’accettazione delle cariche elettive e l’elezione  delle  Cariche di cui all’art. 17 dello  Statuto. L’accettazione delle cariche deve essere confermata per iscritto e  firmata dai singoli eletti ed il relativo documento sarà messo agli atti. 
                  Articolo 9 
                    Qualora uno o  più Consiglieri, o Sindaci, o Componenti il Collegio dei Probiviri  rinunciassero all’incarico entro la prima riunione di Consiglio, comunicando  per iscritto la rinuncia medesima, subentreranno nelle cariche i primi non  eletti nell’ordine, così come appare dal Verbale dell’Assemblea elettorale. 
                  Articolo 10 
                    La prima  riunione di Consiglio, convocata secondo le modalità di cui all’art. 7 del  presente Regolamento, viene presieduta dal Consigliere che ha ottenuto il  numero maggiore di voti ed in caso di parità da quello più anziano di età solo  per l’espletamento dell’O.d.G. relativo all’accettazione delle cariche e  all’elezione del Presidente e dei Vice Presidenti. Il Presidente così eletto  assume la presidenza della riunione per la discussione degli altri argomenti  eventualmente previsti dall’O.d.G. 
                  Funzionamento della Commissione di  Disciplina (Probiviri) 
                  Articolo 11 
   Chiunque può chiedere che la Commissione dia corso  al procedimento disciplinare mediante invio alla Commissione stessa di un  esposto contenente: 
                  a)   nome e cognome e domicilio del ricorrente; 
                    b)   nome e cognome e domicilio dell’incolpato; 
                    c)   la descrizione precisa di fatti; 
                    d)  l’indicazione di tutti gli elementi  probatori. 
                  Al Presidente e al Consiglio  Direttivo è data  facoltà di denunziare  alla Commissione, anche d’ufficio, chiunque sia incorso nelle infrazioni di cui  all’art. 27 dello Statuto. 
                    Ogni denuncia debitamente  sottoscritta deve pervenire entro 90 giorni dalla commissione del fatto  denunciato o dalla data in cui il denunciante, il Presidente o il Consiglio  Direttivo ne siano venuti a conoscenza. 
                    In caso di particolare gravità  dopo la contestazione dell’addebito, la Commissione può sospendere cautelativamente  l’incolpato sino all’esito definitivo del procedimento disciplinare. La  sospensione cautelativa deve essere adottata con provvedimento collegiale  motivato. 
                    Il Segretario  della Commissione ricevuto il ricorso provvede alla formazione del fascicolo e  all’iscrizione della pratica nell’apposito registro; contesta all’incolpato a  mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno gli addebiti a suo carico  concedendogli il termine di giorni quindici per presentare le sue difese  scritte ed addurre tutte le prove a sua discolpa. 
                    Il termine decorre dalla data in  cui l’incolpato ha sottoscritto l’avviso di ricevimento della raccomandata di  contestazione. 
                    Le decisioni devono essere  collegiali e prese, per lo meno, a maggioranza. Esse devono essere motivate e  devono contenere, oltre una succinta enunciazione dei fatti, le indicazione  delle norme violate, nonché delle prove raccolte che convalidano il  convincimento di responsabilità dell’incolpato medesimo e la sanzione irrogata  tra quelle previste dallo Statuto. 
                    Le decisioni diventano  definitive qualora non venga proposto appello alla Commissione di Disciplina di  seconda istanza dell’E.N.C.I. nel termine perentorio di giorni 30 dal  ricevimento della comunicazione della decisione. Il procedimento avanti la Commissione di  Disciplina di Seconda Istanza dell’E.N.C.I. è regolamentato nella sessione IX –  dagli articoli da 45 a  50 del Regolamento di Attuazione dello Statuto Sociale dell’E.N.C.I. ai quali  espressamente si rinvia. 
                    Le decisioni definitive devono  essere poste immediatamente in esecuzione dal Consiglio Direttivo. 
                    Nei casi nei quali sia  stata applicata la sanzione dell’esclusione di un Socio, la Commissione di  Disciplina avanzerà la proposta motivata di tale provvedimento all’Assemblea  Generale dei Soci che si pronuncerà in via definitiva. In caso di rigetto, il  procedimento dovrà essere riesaminato dalla stessa commissione per  l’applicazione di una diversa sanzione disciplinare. 
                    I provvedimenti disciplinari  presi dall’E.N.C.I. a carico di un proprio socio che sia iscritto al Club  verranno addottati anche da questo. 
                    Per quanto non espressamente  previsto verranno applicate le norme relative al procedimento disciplinare così  come regolato dalle disposizioni contenute nel Regolamento di Attuazione dello  Statuto E.N.C.I.  
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