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ANCORA SULLE CODE …..!!!!!!

24/05/2011

Siamo di nuovo a parlare delle code dei cani che pare aver assunto un ruolo determinate nell’economia nazionale….Eppure i problemi del Nostro Paese sono tantissimi… La legge 4/11/2010 non menziona o meglio non riporta nel testo l’art.10 della Convenzione Europea di Strasburgo del 13/11/1987. Essa viene riportata come allegato in inglese. Del resto i disegni di legge che riportavano il citato articolo con le varie modifiche restrittive introdotti con il primo disegno di legge non sono stati approvati dal Parlamento ed in particolare l’ultimo e cioè quello antecedente all’attuale legge è stato bocciato dal Senato. Il Parlamento, pertanto, per approvare la legge importantissima sul traffico e l’introduzione illecita dei cani da compagnia nel Nostro Paese, ha stralciato il punto sul quale politicamente non veniva trovato un accordo e cioè sul taglio delle code nei cani da caccia. Il Ministro della Salute, vista la legge 4/11/2010, con circolare del 16/03/2011 ha fornito delle indicazioni tecniche sul trattamento dei cani impiegati in talune attività. Nella circolare si legge: “ sussiste la possibilità di eseguire, in via eccezionale, interventi chirurgici non curativi ritenuti necessari sia per ragioni di medicina veterinaria sia nell’interesse dell’animale …La fattispecie in questione è riferibile ai cani impegnati in alcune razze di lavoro, nonché in quelle di natura sportivo-venatoria spesso espletate in condizioni ambientali particolari quali in zone di fitta vegetazione che, comportando un elevato impegno motorio, espongono notoriamente l’animale al rischio di fratture, ferite, lacerazioni della coda con ripercussioni sulla salute e sul benessere stesso… Pertanto, nell’interesse dell’animale, il medico veterinario potrà effettuare gli interventi di caudotomia a scopo preventivo sui cani impiegati nelle citate attività, attenendosi alle buone pratiche veterinarie, previa anestesia ed entro la prima settimana di vita dell’animale rilasciando una certificazione dalla quale si evincano le ragioni che hanno motivato l’intervento stesso”. E ciò in conformità dell’art. 10 n. 2 della convenzione Europea che viene riportato per completezza integralmente: Art. 10 1.Gli interventi chirurgici destinati a modificare l’aspetto di un animale da compagnia, o finalizzati ad altri scopi non terapeutici (non curativi) debbono essere vietati, in particolare: a) il taglio della coda; b) il taglio delle orecchie; c) la recisione delle corde vocali; d) L’esportazione delle unghie e dei denti. 2. Saranno autorizzate eccezioni a tale divieto solamente: a) se un veterinario considera un intervento non terapeutico (non curativo) necessario sia per ragioni di medicina, sia nell’interesse di un singolo animale (traduzione letterale: animale particolare); b) per impedire la riproduzione. 3. a) gli interventi nel corso dei quali l’animale proverà o sarà suscettibile di provare significativi (traduzione letterale: subirà o rischierà di subire dei dolori considerevoli) dolori debbono essere effettuati solamente in anestesia e da un veterinario o sotto il suo controllo; b) gli interventi che non richiedono anestesia possono essere praticati da una persona competente in conformità con la legislazione nazionale. L’ Ordinanza “ concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani” del Ministero della Salute sottoscritta dal sottosegretario di Stato on. Martini in data 22/03/2011 e cioè qualche giorno dopo la detta circolare del Ministro, modifica l’art. 2 lett. d) della precedente circolare del 3/3/2009 nel seguente modo: “Sono vietati ..d) gli interventi chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi in conformità all’art. 10 della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia ratificata con la legge 4/11/2010 n.201.” La modifica dell’articolo dell’ordinanza determina alcune necessarie osservazioni: 1) non si comprende la motivazione per la quale è stato introdotto l’articolo l’art. 10 della convenzione nell’ordinanza se esso è stato ratificato ; 2) l’art.10 della Convenzione , nell’ordinanza, non viene riportato letteralmente , ma in maniera diversa e parziale rispetto al testo della convenzione. Basta un semplice confronto per comprendere che sussistono delle differenze; 3) Il taglio è comunque sempre possibile per le motivazioni illustrate nella circolare del Ministro Fazio del 16/03/2011. E’ chiaro, infatti che l’Ordinanza deve essere interpretata sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro della Sanità dove l’on.Martini è un sottosegretario. Per quanto riguarda l’art.2 lett.e), l’introduzione la parola “esposizione” , non introduce alcuna novità di rilievo. Infatti il divieto di vendita, esposizione e commercializzazione si riferisce ai cani per i quali è vietato l’intervento chirurgico, ma non certo per l’eccezione o cioè per quei cani per i quali l’intervento di caudotomia avviene per scopi non curativi , preventivi e necessari nell’interesse dell’animale particolare come il cane da caccia. Qualsiasi diversa interpretazione è esclusivamente strumentale e diretta a creare confusione negli appassionati dei cani da caccia. E’ bene anche precisare che non ho reperito nella Convenzione Europea una norma che vieti la vendita, l’esposizione e la commercializzazione dei cani con coda tagliata e che comunque , il termine “esposizione” si inserisce ed è strettamente correlato con le parole “ vendita” e “commercializzazione” e cioè all’esposizione ad esempio in vetrina nei negozi di animali dei cani sottoposti ad interenti chirurgici destinati a modificare la morfologia di un cane o non finalizzati a scopi curativi. Chi alleva e seleziona da anni le razze da caccia ed i veterinari hanno il dovere , per rispetto ed amore verso i propri cani, di tagliare la coda dei cuccioli entro la prima settimana di vita e cioè nel periodo in cui sono immaturi dal punto di vista sensoriale, privi di stimoli dolorifici, dipendono dalla madre completamente e non subiscono traumi. Il taglio della coda non crea assolutamente problemi sanitari , problemi bioetici ne sofferenze all’animale, ma contribuisce ad evitare interventi traumatici in età adulta e a mantenere ,rispettare e continuare l’opera di tutti coloro che nel corso dei secoli hanno valorizzato le razze da caccia . Mi pare, invece, certamente traumatico, invasivo e privo di giustificazione bioetica l’intervento chirurgico diretti ad impedire la riproduzione del cane, che invece viene tranquillamente praticato. San Miniato,23/05/2011 Avv.Maria Grazia Poli



 

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