Nell’allegato PDF l’iter per la ratifica della legge sul benessere animale di cui alla Convenzione di Strasburgo del 1987. Il provvidenziale emendamento che potrebbe consentirci il taglio delle code.
“Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando l’intervento chirurgico non terapeutico č eseguito da un medico veterinario per impedire la riproduzione di un animale, per ragioni di medicina veterinaria ovvero nell’interesse del medesimo”
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